(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 23 
                         del 10 giugno 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della  commissione  del  21
giugno 2006, recante modalita' di applicazione del  Regolamento  (CE)
n. 1290/2005 del Consiglio, per  quanto  riguarda  il  riconoscimento
degli organismi pagatori e di altri organismi e la  liquidazione  dei
conti del FEAGA  e  del  FEASR  ed  in  particolare  la  lettera  c),
dell'Allegato I, contenente i criteri  per  il  riconoscimento  degli
organismi pagatori  che  prevede  le  condizioni  che  devono  essere
soddisfatte nel caso in cui l'organismo pagatore deleghi  compiti  ad
altri organismi; 
    Visto l'art. 3-bis, del decreto legislativo 27  maggio  1999,  n.
165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione  dell'Agenzia  per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11, della legge
15 marzo 1997, n. 59» che prevede che gli organismi pagatori  possano
incaricare i centri autorizzati di  assistenza  agricola  (Caa),  con
apposita  convenzione,  di  svolgere  attivita'  di  assistenza  agli
agricoltori,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  punto   4
dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/1995, abrogato e sostituito
dal regolamento (CE) 885/2006; 
    Visto il decreto ministeriale 27  marzo  2001,  che  definisce  i
requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attivita'  dei
centri autorizzati di assistenza agricola; 
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle   politiche   agricole,
alimentari e forestali del 27 marzo 2008, recante «Riforma dei centri
autorizzati di assistenza agricola» che  ha  ridefinito  i  requisiti
oggettivi e soggettivi per lo svolgimento delle attivita' dei  centri
autorizzati di assistenza agricola (Caa) e che abroga  il  precedente
decreto ministeriale del 27 marzo 2001; 
    Considerato che il proprio decreto 24 luglio 2002, n. 0221/Pres.,
recante «Regolamento per l'abilitazione e  la  vigilanza  dei  centri
autorizzati di assistenza agricola,  in  attuazione  del  regolamento
(CE) 1663/1995 della commissione del 7  luglio  1995.  Approvazione»,
non risulta conforme alla nuova disciplina comunitaria e nazionale in
materia; 
    Ritenuto opportuno e  necessario  definire  le  disposizioni  per
l'autorizzazione e  per  la  vigilanza  dei  Caa  in  attuazione  del
regolamento (CE) n. 885/2006 e in conformita' del decreto legislativo
n. 165/1999 e del decreto ministeriale 27 marzo 2008; 
    Considerato che  i  Caa,  in  conformita'  dell'art.  3-bis,  del
decreto legislativo n. 165/1999, svolgono le  seguenti  attivita'  di
assistenza agli agricoltori: 
      a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; 
      b)  assisterli  nella  elaborazione  delle   dichiarazioni   di
coltivazione e di produzione, nelle domande di ammissione ai benefici
comunitari,  nazionali  e  regionali  e  controllare  la  regolarita'
formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel  sistema
informativo attraverso le procedure del SIAN; 
      c)  interrogare  le  banche  dati  del  SIAN  al   fine   della
consultazione dello stato di  ciascuna  pratica  relativa  ai  propri
associati; 
    Considerato che spetta alle regioni e alle province  autonome  di
Trento e Bolzano la verifica  dei  requisiti  minimi  di  garanzia  e
funzionamento  ai  fini   dell'autorizzazione   all'esercizio   delle
attivita' di Caa  all'interno  del  proprio  territorio,  nonche'  la
vigilanza sugli stessi; 
    Ritenuto di emanare  un  «regolamento  recante  disposizioni  per
l'autorizzazione  e  la  vigilanza   delle   attivita'   dei   centri
autorizzati  di  assistenza  agricola  (Caa),   in   attuazione   del
regolamento (CE) 885/2006 della  commissione,  del  21  giugno  2006,
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  1290/2005
del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento  degli  organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e
del FEASR»; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2009,  n.
1109, con cui e' stato approvato il regolamento recante  disposizioni
per l'autorizzazione  e  la  vigilanza  delle  attivita'  dei  centri
autorizzati  di  assistenza  agricola  (Caa),   in   attuazione   del
regolamento (CE) 885/2006 della  commissione,  del  21  giugno  2006,
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  1290/2005
del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento  degli  organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e
del FEASR; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  centrale  risorse   agricole,
naturali e forestali n. 934 del 22 maggio 2009,  con  cui,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 34, della legge regionale n. 26 gennaio 2004, n. 1
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale  ed  annuale
della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  (Legge  finanziaria
2004)», e' stata apportata la correzione di un errore materiale  alla
lettera c), del comma 12,  dell'art.  6,  del  Regolamento  approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione 14 maggio 2009, n. 1109; 
    Visto l'art. 14, della legge regionale n. 18 giugno 2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai  sensi  dell'art.  12,
dello  statuto  di   autonomia)   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 42, dello statuto di autonomia della Regione; 
 
                              Decreta: 
 
    1.  E'  emanato  il   «Regolamento   recante   disposizioni   per
l'autorizzazione  e  la  vigilanza   delle   attivita'   dei   centri
autorizzati  di  assistenza  agricola  (Caa),   in   attuazione   del
regolamento (CE) 885/2006 della  commissione,  del  21  giugno  2006,
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  1290/2005
del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli  organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e
del FEASR» allegato al presente provvedimento quale parte  integrante
e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO